L'autorità concedente può rilasciare licenza per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purchè:
il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
- la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
- non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso vitale nel corso d'acqua.
La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Allegati
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- Gestione risorse del territorio
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- Acque
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