Detenere fauna selvatica imbalsamata

La detenzione di spoglie imbalsamate, preparazioni tassidermiche e trofei è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per la preparazione tassidermica.

La Provincia di Cuneo può autorizzare la detenzione di preparazioni tassidermiche qualora siano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 19 della L.R. 5/2018.

In particolare:

Art. 19, comma 2

Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

Art. 19, comma 3

I Comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono altresì alla destinazione o allo smaltimento della carcassa.

Iter autorizzativo

  1. Presentazione dell'istanza di autorizzazione alla detenzione di preparazioni tassidermiche.
  2. Verifica della documentazione da parte dell'Ufficio competente.
  3. Rilascio dell'autorizzazione in bollo nel rispetto della normativa vigente.

ORARIO SPORTELLO: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30.

E' possibile fissare un appuntamento in altri orari previo contatto telefonico.

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Caccia e pesca
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza, 21 - piano terreno
Telefono: 
0171 445 592
0171 445 477
0171 445 205
Allegati - modulistica: 
Allegati - normativa: 
Riferimento normativo: 

Art. 6 Legge 157/1992;

Art. 19, commi 2 e 3, della Legge Regionale 19.06.2018, n.5;

"Regolamento regionale dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei."

Back to top