Raccolta flora spontanea e prodotti del sottobosco

Immagine di flora spontanea

Normativa di riferimento

La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla Legge Regionale Piemonte 32/1982, che tutela il patrimonio naturale e la biodiversità del territorio.

Per le piante officinali si applicano inoltre:

  • la Legge 6 gennaio 1931, n. 99;
  • il Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772, che individua l'elenco delle specie officinali.

Tutela della flora spontanea

La normativa regionale prevede specifiche misure di tutela per la conservazione della flora spontanea.

In particolare:

  • è vietato asportare, trasportare o commercializzare la cotica erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del terreno, salvo nei terreni destinati a vivai;
  • è vietato danneggiare o distruggere la vegetazione spontanea presente in laghi, paludi e aree soggette a periodiche sommersioni;
  • è vietata la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e il commercio delle specie vegetali soggette a protezione assoluta.

Raccolta delle specie vegetali spontanee

Per le specie non sottoposte a protezione assoluta è consentita la raccolta fino a:

  • 5 esemplari al giorno per persona,senza estirpazione degli organi sotterranei.

Tale limite non si applica alle specie commestibili comunemente consumate.

Le limitazioni non si applicano inoltre alle attività agro-silvo-pastorali svolte dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo.


Specie di interesse economico

La Regione Piemonte promuove la coltivazione di alcune specie di interesse commerciale, tra cui:

  • Achillea erbarotta;
  • Achillea moschata;
  • Arnica montana;
  • Artemisia (tutte le specie);
  • Gentiana lutea;
  • Leontopodium alpinum (Stella alpina);
  • Lavandula officinalis.

Piante officinali spontanee

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee non comprese tra le specie a protezione assoluta sono consentite nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Per la raccolta è necessaria l'autorizzazione rilasciata:

  • dal Presidente della Comunità Montana competente;
  • oppure dal Sindaco nei territori non classificati montani.

I quantitativi massimi raccolti devono rispettare quanto previsto dal Regio Decreto 772/1932.


Prodotti del sottobosco

La raccolta è consentita dall'alba al tramonto entro i seguenti limiti giornalieri individuali:

ProdottoQuantità massima
Muschi0,300 kg
Fragole0,500 kg
Lamponi1 kg
Mirtilli1 kg
Bacche di ginepro0,200 kg

Non sono previsti limiti di raccolta per:

  • proprietari dei terreni;
  • usufruttuari;
  • coltivatori del fondo;
  • aventi titolo;
  • familiari dei soggetti sopra indicati.

La Regione può modificare tali quantitativi in relazione a particolari condizioni ambientali o stagionali.


Divieti durante la raccolta

Per tutelare il suolo e la vegetazione è vietato:

  • utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare il terreno;
  • danneggiare lo strato umifero;
  • compromettere l'apparato radicale delle piante;
  • estirpare, tagliare o danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro.

Le limitazioni non si applicano alle attività pastorali e agli interventi di miglioramento dei pascoli montani.


Limitazioni nelle aree protette

La raccolta dei prodotti del sottobosco può essere limitata o temporaneamente sospesa:

  • nelle aree protette;
  • su tutto o parte del territorio regionale;

quando particolari condizioni ambientali possono compromettere la sopravvivenza delle specie.


Autorizzazioni per finalità scientifiche

La Provincia di Cuneo può autorizzare, in deroga alla normativa ordinaria, la raccolta per finalità didattiche e scientifiche di:

  • piante protette;
  • piante officinali spontanee;
  • prodotti del sottobosco;
  • Formica rufa;
  • anfibi;
  • molluschi;
  • gamberi.

👉 Per maggiori informazioni consultare la sezione Autorizzazioni scientifiche.


Commercializzazione

È consentita la commercializzazione delle specie tutelate provenienti da:

  • coltivazioni;
  • allevamenti;
  • orti botanici;
  • giardini.

I prodotti posti in commercio devono essere accompagnati da una certificazione del produttore che indichi:

  • specie o varietà;
  • provenienza;
  • peso netto all'origine.

È inoltre consentita la vendita delle specie raccolte a seguito di specifica autorizzazione, entro i limiti quantitativi autorizzati e per un periodo massimo di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Settore: 
Supporto al territorio
Ufficio: 
Caccia e pesca
Ubicazione ufficio: 
Cuneo - Corso Nizza, 21 - piano terreno
Telefono: 
0171 445 477
0171 445 209
Riferimento normativo: 
  • Legge Regionale Piemonte 32/1982
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